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FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO

29 agosto 2023

Si informa che relativamente all’Anno Scolastico 2023-2024, ai sensi della Legge in epigrafe ed alle disposizioni impartite dalla Regione Lazio, le famiglie residenti nel Comune di Veroli possono presentare richiesta per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo e per sussidi didatt

Data di Pubblicazione

29 agosto 2023

FAQ

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 05.10.2023
all’Ufficio Protocollo del Comune oppure tramite e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:
protocollo.veroli@pec.it e sostegni.comune.veroli@gmail.com.
Il termine indicato di presentazione delle domande è da considerarsi perentorio anche per domande spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, pena l’esclusione dal contributo.

Avranno accesso al contributo colo i quali abbiano i seguenti requisiti:

1.Attestazione ISEE non superiore ad €15493,71, riferita all’anno in corso di validità , rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente;
2. per quanto riguarda il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di I° e II° grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal richiedente ai sensi del D.P.R. n 445/2000;
3. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo;
4. documentazione delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria superiore di I e II grado ed inoltre di dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico del 3°,4° e 5° anno delle scuole superiore di II grado nonché alla fornitura di libri di testo agli studenti
della scuola secondaria superiore di I e II grado in possesso dei requisiti richiesti.

No, le domande dovranno essere compilate singolarmente per ogni figlio.

Si accettano solo fatture elettroniche che, ai sensi della vigente normativa, l’esercente è obbligato ad emettere e a consegnare copia al cliente; non sono ritenuti validi gli scontrini fiscali; sono ammesse le spese sostenute on-line purché regolarmente fatturate in modalità elettronica