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ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 22/12/2005 TARIFFA DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI CLASSE IV PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE -GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE. 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti od impianti. 3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%. 4. La tassa è graduata, a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 2 categorie. 5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq. od al ml. Sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. E occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell’ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. 6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%. 7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione: • del 50% sino a 100 mq; • del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.; • del 10% per la parte eccedente 1000 mq. 8. La tassa e determinata in base alle misure previste dalle successive Parti Il, III, IV e V. PARTE II -- OCCUPAZIONI PERMANENTIPer le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica alle seguenti misure di tariffa:
PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell’ambito delle categorie di cui al punto n. 4 della Parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni e fino a 30 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20%. Per le occupazioni oltre i 30 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50%. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:
- Occupazione del suolo pubblico per interventi edilizi nelle zone • Completamente gratuita per i primi 90 giorni di occupazione; • Lire 500/g/mq (pari ad € 0,26) a partire dal 91° giorno fino alla fine dei lavori." PARTE IV 1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa è determinata come segue: Euro 0.65 per utenza (Art. 18 c. 1 e 2 Legge 448 del 23/12/1999) che ha così modificato l’Art. 63 c. 2 lett. f) del D.Lgs. 446/97 e Circolare Ministero Finanze 247/E del 29/12/1999 sulla "Legge Finanziaria 2000 e altri recenti provvedimenti normativi di natura tributaria - Primi chiarimenti". 2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Dalla misura complessiva della tassa va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 3. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di c/c postale intestato al comune. 4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 10% delle spese medesime. 5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo.
PARTE - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 1. Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:
2. La tassa di cui al punto 1. è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. 3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 4. Per i distributori di carburanti muniti si 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1. viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi. 5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. 6. La tassa di cui alla presente Parte V è dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq. 7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte Il, n. i salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:
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| I versamenti possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2006 con bollettino di C/c postale n° 13144035 in distribuzione presso l'Ufficio Tributi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per ogni ulteriore informazione contattare l'Ufficio Tributi - Piazza G. Mazzoli n° 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||