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Scarica il testo completo dell'avviso relativo al saldo 2006 il formato pdf Scarica il testo completo dell'avviso relativo all'acconto 2006 il formato pdf |
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| Scarica l'allegato "A" anno 2007 | ||||||||
| Tabelle per il calcolo dell'ICI (38kb) | ||||||||
| Modello per variazione ICI (214kb) | ||||||||
| Modello dichiarazione pertinenze (29kb) | ||||||||
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VISTO il Capo I (artt. da 1 a 18) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI, a norma dell’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”; VISTO il Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.91 del 04/11/1998 e modificato successivamente con le delibere consiliari n. 3 del 29/01/1999, n. 7 del 10/03/2000, n. 75 del 20/12/2002, n. 26 del 24/04/2003, n. 83 del 30/12/2003, n. 45 del 21/12/2004, n. 26 del 19/05/2005; VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.74 del 22/12/2005 con la quale sono state determinate le aliquote, la detrazione d’imposta ed agevolazioni relative per l’anno 2006; VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 19/05/2005 con la quale sono stati modificati gli articoli n. 5 e 7 del Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; VISTO l’art. 3 comma 55 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha fissato in Lire 200.000 (pari a € 103,29) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad Abitazione Principale; VISTA la delibera di C.C. n.26 del 24/04/2003 avente ad oggetto: Approvazione convenzione con la Banca di Roma S.p.A. Concessionario Riscossione Tributi per la provincia di Frosinone per il miglioramento della riscossione I.C.I. – Modifica art.14 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.; VISTO l’art. 18 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha modificato l’art. 10 del Decreto Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; |
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RENDE NOTO |
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Dal 1 giugno p.v. scade il termine per il versamento della prima rata dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) , pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente . La seconda rata dovrà essere versata dal 1 al 20 dicembre P.V., a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. |
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L’imposta deve essere corrisposta mediante:
In ogni altro caso sarà comunque possibile ritirare i bollettini intestati presso l’Ufficio Tributi dell’Ente. · L’obbligo di versamento non sussiste per coloro che, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 10, comma 2°, del D. Lgs. N. 504/1992, come sostituito dall’articolo 18, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno effettuato il versamento dell’imposta in unica soluzione nel decorso mese di giugno. - In relazione al disposto dell’art. 1, comma 4 bis, del D. L. 23 gennaio 1993, n.16, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%. - Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. - Sono soggetti all’imposta il proprietario degli immobili di cui al precedente punto, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante. Tuttavia con effetto dal primo gennaio 1999 ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l’I.C.I. relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. - L’imposta, per l’anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote di cui al prospetto che segue: |
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Per il corrente anno le riduzioni o le detrazioni d’imposta sono determinate, in virtù del disposto di cui all’art.8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all’art. 58, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché per effetto delle modifiche intervenute con la deliberazione di CC n. 45 del 21/12/2004 nelle misure di cui al prospetto che segue: |
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- Ai sensi del comma 48 dell’art. 3 della Legge n. 662/96 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% a decorrere dal primo gennaio 1997; E’ considerata abitazione principale per espressa previsione legislativa l’abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario ed i suoi familiari dimorano abitualmente ai sensi del secondo comma dell’art. 43 del Codice Civile; E’ parimenti considerata abitazione principale: - l’unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da Cittadino Italiano residente all’estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata ; Sono considerate parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, quali esemplificativamente e non limitatamente, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione che vi sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo della pertinenza avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; AI FINI DELL’ALIQUOTA RIDOTTA E DELLA DETRAZIONE D’IMPOSTA, SONO EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE: ¨ L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che trasferisce la residenza presso un istituto di ricovero e/o sanitario, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; ¨ L’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come dimora abituale ai sensi del citato comma secondo dell’art. 43 del Codice Civile; ¨ L’abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 3° grado che la occupano quale loro abitazione principale per effetto della modifica introdotta con Del. di C.C. n.26 del 19/05/2005; ¨ Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’U.T.E. competente regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tale caso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione all’U.T.E. competente; ¨ L’abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai componenti il nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, che comportano l'equiparazione del proprio immobile all'abitazione principale ai fini della fruizione dell'aliquota ridotta e detrazione d'imposta mediante modello di dichiarazione "Allegato A" approvato con determine: n.22 del Reg. Part. - n.516 del Reg. Gen. del 21.05.1999 e n.27 del Reg. Part. – n.649 del Reg. Gen. del 07.06.2000 in distribuzione presso l'Ufficio Tributi del Comune di Veroli (FR). Il predetto modello, con allegata copia dell'avvenuto pagamento dell'Imposta in acconto, va prodotto all'Ufficio Tributi entro il termine del 30 giugno così come stabilito dalla determina sopracitata. Tuttavia saranno considerate valide le dichiarazioni "Allegato A" prodotte oltre il termine del 30 giugno purché in regola con il pagamento sia per il versamento entro il 30 giugno sia per il versamento effettuato con ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n.472/97 (determina 44 del Reg. Part. e n.888 del Reg. Gen. del 23.08.1999). Al modello “Allegato A” andrà inoltre allegata la seguente documentazione nei casi: ¨ Abitazione locata con contratto registrato: copia del contratto di locazione con gli estremi dell'annotata registrazione; ¨ Unità immobiliari contigue: copia della richiesta di unificazione delle unità immobiliari all'UTE competente; ¨ Obbligo a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio per l'immobile posseduto nel Comune di Veroli, occupato quale abitazione principale dai componenti il proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche: certificato di servizio dal quale risulta l'obbligo di residenza. Coloro che hanno già prodotto l'Allegato A per gli anni 1999, 2000 , 2001, 2002, 2003, 2004,2005 non sono tenuti a presentarlo per l'anno 2006 semprechè non si siano verificate modificazioni nelle condizioni di diritto e di fatto che hanno dato luogo all'applicazione dell'aliquota ridotta e detrazione d'imposta. - L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è computata per intero. - Tutte le variazioni e/o modificazioni intervenute dovranno essere: □ Denunciati o dichiarati ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio, su apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio Tributi del Comune. In pratica, i principali casi in cui si dovrà compilare il modello riguardano: acquisto o vendita di immobili nel corso dell’anno che precede quello in corso, immobili che hanno acquistato o perso nel corso di detto periodo d’imposta l’esenzione o l’esclusione dall’I.C.I., terreni per i quali è cambiata la classificazione (ad esempio: da agricola a fabbricabile), fabbricati che sono diventati abitazione principale nel corso dell’anno oppure che hanno perso tale caratteristica prima del 31 dicembre dell’anno precedente quello in corso. Dalla Residenza Comunale Lì 22 MAGGIO 2006 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA (Dott.ssa Anna Caliciotti) |