Nascita

In base alla Legge 15 maggio 1997 n. 127 (legge Bassanini), la denuncia può essere resa:
a) da uno qualsiasi dei genitori
b) da un procuratore speciale
c) dal medico o dall'ostetrica o da qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto, senza necessità di testimoni.

Tale dichiarazione potrà essere resa o nel Comune in cui è avvenuta la nascita (entro 10 gg) o presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuto il parto (entro 3 gg.).
La dichiarazione di nascita può essere infine fatta anche presso il Comune di residenza dei genitori, se la nascita è avvenuta in un luogo diverso, ma solo dai genitori o da uno di essi (entro 10 gg.).
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.