| Nascita |
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In base alla Legge 15
maggio 1997 n. 127 (legge Bassanini), la denuncia può essere resa: a) da uno qualsiasi dei genitori b) da un procuratore speciale c) dal medico o dall'ostetrica o da qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto, senza necessità di testimoni. Tale dichiarazione potrà essere resa o nel Comune in cui è avvenuta la nascita (entro 10 gg) o presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuto il parto (entro 3 gg.). La dichiarazione di nascita può essere infine fatta anche presso il Comune di residenza dei genitori, se la nascita è avvenuta in un luogo diverso, ma solo dai genitori o da uno di essi (entro 10 gg.). Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. |