Matrimonio

Condizioni volute dalla legge per contrarre matrimonio:

1) Gli sposi devono avere raggiunto la maggiore età o, in caso contrario, devono avere ottenuto dal Tribunale dei Minorenni il decreto che li ammette al matrimonio (per ottenerlo è indispensabile aver compiuto il sedicesimo anno di età);

2) non devono essere interdetti per infermità di mente;

3) devono essere liberi di stato;

4) non devono sussistere tra loro rapporto di parentela, affinità, adozione o affiliazione nei gradi che vietano il matrimonio. Se tale rapporto esiste ed è dispensabile, occorre dispensa del Tribunale competente. (Vedi art. 87 del C.C.)

5) nessuno dei due deve aver subito condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro;

6) Per la donna: che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del precedente vincolo eventualmente contratto, ovvero che abbia ottenuto dal Tribunale dispensa dall'impedimento. Il divieto non sussiste nei casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili siano stati pronunciati dopo una separazione protrattasi da almeno tre anni (in base all'art.3, n.2 lettere b) ed f) della Legge 1/12/1970, n.898), ovvero quando il matrimonio non è stato consumato, oppure è stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

7) La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione. La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza e viene effettuata nei comuni di residenza di entrambi gli sposi. Se la residenza dura da meno di un anno, la pubblicazione deve farsi anche nei comuni delle precedenti residenze. Per i documenti necessari gli sposi devono rivolgersi all'Ufficiale dello stato civile del comune dove vogliono presentare richiesta di pubblicazione. La durata della pubblicazione è di almeno otto giorni comprendenti due domeniche consecutive.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazioni si considera come non avvenuta.