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Segnalazione di illeciti nella Pubblica Amministrazione Whistleblowing

La segnalazione di illecito del dipendente pubblico (nota anche come whistleblowing) trova una specifica disciplina normativa nell’art. 54-bis D.lgs 165/2001 inserito dalla l. 190/2012. Oggetto di segnalazione non sono solamente i reati, ma anche altre condotte che vengono considerate rilevanti in quanto riguardano comportamenti, rischi o irregolarità, a danno dell’interesse pubblico, di cui il dipendente sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie mansioni sul luogo di lavoro.

Cos'è

Ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. Inoltre, la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

A chi si rivolge

• i dipendenti del Comune di Veroli;

• i dipendenti degli enti di diritto privato soggetti al controllo pubblico ex art. 2359 c.c. da parte del Comune;

• i lavoratori, lavoratori autonomi e collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione;

• i consulenti, liberi professionisti, volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) presso l’Amministrazione comunale;

• le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza presso l’Amministrazione comunale.

La segnalazione può avvenire in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico.

Cosa si ottiene

Le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto nazionale o dell’Unione europea, compresi i fondati sospetti aventi ad oggetto illeciti amministrativi, civili, contabili o penali, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi della Legge n. 190/2012 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti. Tra le violazioni sono da ricomprendere tutti gli illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai settori indicati all’art. 2 co.1 lett. a) del D.lgs. n. 24/2023 e, in particolare:

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Le informazioni sulle violazioni devono comunque riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui chi effettua la segnalazione sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.